Meno burocrazia e piu’ sicurezza nei cantieri italiani
Le semplificazioni relative alla burocrazia del lavoro contenute nel “DDL semplificazioni” riguardano esclusivamente adempimenti formali ed oneri informativi e non toccano aspetti sostanziali della sicurezza. Nei propositi del Governo le misure semplificative intendono agevolare le imprese nell’individuazione degli elementi essenziali da indicare nella predisposizione della documentazione, rendendo più facile il corretto adempimento degli obblighi sostanziali (ad es. valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria) ed agevolando, nel contempo, il controllo da parte degli organi di vigilanza e la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
In particolare, l’articolo 1 reca misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata. In particolare, la norma prevede che con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, siano adottate misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nei casi in cui la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro (fino a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento). Ciò per evitare la ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro. Si pensi, ad esempio, alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, o a quella di ripetere la medesima attività di formazione riferita ad analoga attività perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è mutato rispetto al datore di lavoro precedente, pur nel medesimo settore produttivo. Misure analoghe a quelle in parola sono state previste dall’articolo 3, comma 13, del citato decreto n. 81, seppur in relazione ai soli lavoratori agricoli. Il relativo decreto è in fase di perfezionamento).
L’articolo 2 reca misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale. In particolare, la norma interviene sull’articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo cui i medici competenti sono tenuti a predisporre e a trasmettere alla ASL una onerosa relazione annuale nella quale riproporre i dati relativi alla sorveglianza sanitaria. La norma precisa che i contenuti di tale relazione non possono riguardare elementi già in possesso delle pubbliche amministrazioni. I contenuti e le modalità di trasmissione della relazione annuale, nonché della cartella sanitaria e di rischio, saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro della salute, sentita la Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013.
L’articolo 3 mira a recepire la direttiva 2007/30/CE. Infatti, l’articolo 1 di questa direttiva – da recepire entro il 31 dicembre 2012 – inserisce l’articolo 17-bis nella direttiva 89/391/CEE (la quale concerne l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), prevedendo che le relazioni all’Unione europea sulla attuazione pratica delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano realizzate nella forma di una relazione unica, che si forma di una parte generale, concernente la sopra citata direttiva 89/391/CEE, e diverse sezioni speciali, dedicate alla attuazione delle singole direttive speciali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e siano presentate alla Commissione europea ogni cinque anni. Ciò costituisce una rilevante semplificazione dell’attività amministrativa, atteso che attualmente vengono predisposte relazioni annuali sulle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro che impegnano le Amministrazioni competenti in modo significativo.
L’articolo 4 del disegno di legge reca la semplificazione degli adempimenti nei cantieri. La disposizione in esame risponde, in primo luogo, alla esigenza di chiarire il campo di applicazione delle disposizioni sui cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008. Tali cantieri – secondo la definizione riportata dall’articolo 89, comma 1, lettera a) – sono quelli in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X. In particolare, si precisa che la rigorosa disciplina recata dal Titolo IV del predetto decreto non opera in relazione a scavi la cui ridotta entità non ne giustifichi l’applicazione. Rimane comunque stabilito che tale principio di esclusione non potrà operare nel caso di lavori riguardino la costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro (di cui all’allegato X del citato decreto n. 81, relativo all’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, letteraa). Sulla base delle indicazioni contenute nella relazione del Governo al disegno di legge, la disposizione in esame consentirebbe un risparmio stimato in circa 138 milioni di euro all’anno per le piccole e medie imprese. In considerazione della particolare complessità degli adempimenti di riferimento, la norma introduce inoltre semplificazioni in materia di cantieri dirette a limitare il tempo necessario alla redazione dei documenti di legge in modo che essi siano al contempo più contenuti degli attuali e, comunque, comprensivi degli elementi necessari alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. A tal fine si prevede che, con decreto del Ministro del lavoro, adottato previo parere della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, siano individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell’opera. Si prevede altresì che, con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, siano individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento.
L’articolo 5 introduce una serie di semplificazioni relative a comunicazioni e notifiche, alcune delle quali riguardano la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro, il quale, dall’entrata in vigore dell’obbligo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 81 del 2008, può effettuare le comunicazioni degli infortuni sui luoghi di lavoro superiori a un giorno all’INAIL per via telematica, ricorrendo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Di fatto, con tali modifiche si consente al datore di lavoro di considerare assolti tutti gli attuali obblighi relativi alle notifiche degli infortuni con la comunicazione telematica appena citata. In tal modo, si solleva il datore di lavoro dall’obbligo di denuncia alle autorità locali di pubblica sicurezza e alle autorità portuali o consolari delle denunce di infortuni sul lavoro mortali e con prognosi superiore ai trenta giorni, ma nello stesso tempo si consente alle autorità medesime, nonché alle Direzioni provinciali del lavoro e agli omologhi uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di avere diretto e immediato accesso ai dati occorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali di rispettiva competenza. L’accesso ai dati occorrenti verrà garantito da una specifica applicazione informatica in continuo aggiornamento, che costituirà un utile strumento per garantire il tempestivo adempimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché una più autonoma e mirata gestione delle relative attività (verifica, vigilanza e monitoraggio), secondo le rispettive, specifiche esigenze. Tali accessi, e il relativo applicativo, saranno realizzati dall’INAIL senza aggravi in termini di costi, ove si consideri che il medesimo Istituto riceverà il flusso dei dati di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), una volta che sarà pienamente operativa l’obbligatorietà della trasmissione della denuncia on line da parte del datore di lavoro. Il comma 2, in particolare, dispone che la comunicazione agli organi di vigilanza degli elementi informativi relativi ai nuovi insediamenti produttivi – oggi regolamentata dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 81 del 2008 – sia effettuata nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 160 del 2010. Le informazioni da trasmettere vengono individuate con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, unitamente alla predisposizione di modelli uniformi da utilizzare per le relative comunicazioni. Il trasferimento delle informazioni tra Amministrazioni verrà garantito in via informatica, senza ulteriori aggravi per l’impresa. I commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo in oggetto prevedono che alcune comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro possano essere effettuate in via telematica, anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, all’evidente scopo di ridurre le comunicazioni cartacee e consentire ai datori di lavoro di potersi avvalere di organismi di rappresentanza che gli aiutino nell’adempiere agli obblighi di legge.
In materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, l’articolo 6 dispone che la procedura delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71 del decreto legislativo n. 81 è estremamente complessa e non agevola le imprese nell’adempimento di un obbligo che è nel loro interesse assolvere e anticipare il più possibile, in vista di un corretto e tempestivo utilizzo delle attrezzature da sottoporre a verifica. Le principali criticità risiedono nei tempi e negli oneri elevati previsti dall’attuale disciplina. La proposta di modifica equipara enti pubblici e soggetti privati abilitati, eliminando i passaggi inutili e dispendiosi oggi previsti e che, in ogni caso, consentono di ricorrere ai soggetti privati abilitati ma solo alla fine del percorso. La predetta equiparazione risponde anche all’esigenza espressa dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla Commissione europea di evitare situazioni monopolistiche, quale quella prevista dal comma 11 dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 81 a favore delle strutture pubbliche di controllo.
L’articolo 7 dispone semplificazioni in materia di DURC. L’attuale formulazione dell’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge n. 53 del 2012 prevede il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva – nonostante la presenza di debiti contributivi – qualora l’impresa sia in possesso di una certificazione che attesti la sussistenza e l’ammontare di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Tuttavia, il riferimento operato dal Legislatore è al DURC di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, cioè a quel DURC esclusivamente rilasciato al fine di poter fruire di benefici normativi e contributivi. Dall’ambito applicativo della disposizione resterebbero pertanto fuori i DURC che sono invece rilasciati nell’ambito delle procedure di appalto pubblico e nell’ambito degli appalti privati in edilizia. L’eliminazione dell’esplicito riferimento al DURC di cui alla legge n. 296 del 2006 consente pertanto di applicare la procedura compensativa anche nelle ipotesi da ultimo citate oltre a coordinarsi con le disposizioni in materia di DURC che vogliono eliminare ogni “sottotipologia” di certificazione legata all’utilizzo per la quale è rilasciata (oggi esiste infatti un DURC per appalti privati in edilizia, uno per appalti pubblici, uno per attestazioni SOA, uno per benefici normativi e contributivi, ecc.).
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